Con la legge 28 marzo 2001, n. 149 (“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile”), il legislatore ha confermato il principio, peraltro già sancito con la legge n. 184 e n. 476 del 31 dicembre 1998, che “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” sostenendo inoltre che “le condizioni d’indigenza dei genitori non possono essere d’ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”.